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Lo Statuto

ALLEGATO “A” DELL’ATTO N. 4759/2570 DI REPERTORIO

Art. 18 – Norma di rinvio e transitoria

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Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono  l’iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall’iscrizione della Fondazione nel predetto registro.
f.to Dell’Anna Donatina
f.to Guizzi Alberto
f.to Benedetti Daniele
Sigillo Notaio Roberto FORINO

Art. 17 – Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio

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di cui all’art. 45, comma I, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 117/2017, individuati dal Consiglio di Amministrazione, le cui attività siano finalizzate all’assistenza, allo studio, alla ricerca scientifica, all’educazione, all’istruzione o ad altre finalità di pubblica utilità. In mancanza dell’individuazione da parte del Consiglio di amministrazione, detti enti verranno individuati dalla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16 – Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività di interesse generale

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meglio individuate al superiore articolo 2, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuzione, a lavoratori e collaboratori, a membri degli organi sociali o a qualsiasi terzo, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 15 – Bilancio

L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio d’Amministrazione ha l’impegno di

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approntare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente entro il mese di marzo di ciascun anno.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le previsione dell’articolo 13 del D.Lgs. 117/2017, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione (relazione di missione) che illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l’elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l’indicazione dell’importo delle singole erogazioni.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio d’Amministrazione dovrà approntare il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.
Nei casi previsti dall’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redigerà il bilancio sociale.

Art. 14 – Libri Verbali

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I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti a cura del Segretario Generale su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le determinazioni dell’Organo di Controllo devono essere trascritte su apposito registro.
Tali libri sono tenuti dall’organo a cui si riferiscono.

Art. 13 – Organo di Controllo

L’Organo di Controllo è monocratico ed è nominato dai Guardiani del Trust “Vanda e Gino Bonatti”.

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I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all’articolo 2397, comma II, del Codice Civile.
L’Organo di Controllo dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All’Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge.

L’Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All’Organo di Controllo spetta un’indennità di carica nel rispetto e nei limiti di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.
Al superamento dei limiti previsti dall’articolo 31, comma I, del D.Lgs. n. 117/2017, all’Organo di Controllo potrà essere affidata anche l’attività di revisione legale dei conti.

L’Organo di Controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Segretario Generale

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Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli collabora:

  • alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
  • all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo;
  • alla tenuta della contabilità e alla redazione dei rendiconti periodici;
  • alla redazione del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.
Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.

Art. 11 – Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto, qualora non venga nominato nelle modalità di cui al superiore articolo 6.

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Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza
impedimento del Presidente.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione

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in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto, qualora non venga nominato nelle modalità di cui al superiore articolo 6.

Il Presidente:

  • convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  • cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
  • firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
  • adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Art. 9 – Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria

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ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l’avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno cinque giorni prima dell’adunanza o, in casi d’urgenza, almeno ventiquattr’ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8 – Poteri

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Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

  • leggere il Presidente e il Vice Presidente qualora non vengano nominati nelle modalità di cui al superiore articolo 6;
  • deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
  • deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
  • approvare entro il mese di novembre dell’anno in corso il bilancio preventivo redatto dal Segretario Generale ed entro il mese di aprile dell’anno successivo il bilancio consuntivo redatto dal Segretario Generale;
  • stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
  • stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
  • deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
  • approvare eventuali regolamenti interni;
  • nominare il Segretario Generale;
  • deliberare l’estinzione dell’ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall’art.17;
  • conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
  • apporre al presente statuto tutte le modifiche che venissero ritenute necessarie affinché la Fondazione possa essere riconosciuta e ricompresa nella definizione degli Enti appartenenti al Terzo Settore.

Art. 7 – Decadenza e esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

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Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

  • il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
  • l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
  • il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto, fermo restando comunque i limiti di composizione imposti dalla legge, da un numero minimo di 3 a un massimo di 5 componenti, compreso il Presidente.

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I componenti sono nominati nel seguente modo:

1. il Presidente ed Vice Presidente sono nominati dal Trustee del Trust “Vanda e Gino Bonatti”;
2. due membri dal Consiglio di Amministrazione di Metal Work Holding S.p.A.;
3. l’eventuale altro membro dal Presidente del collegio sindacale di Metal Work Holding S.p.A.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.
Essi scadono con l’insediamento del nuovo Consiglio.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

  • si trovino in una delle condizioni previste dall’art.2382 del Codice Civile;
  • siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
  • ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
  • siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell’Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
  • ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di Brescia ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.
Il primo Consiglio di Amministrazione verrà nominato dal costituente la Fondazione

Art. 5 – Organi della Fondazione

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Organi della Fondazione sono:

  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • l’Organo di controllo.

Art. 4 – Entrate

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Per l’adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

  • redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art.3;
  • contributi ed elargizioni da parte del Comitato di Beneficenza previsto dal Trust “Vanda e Gino Bonatti”;
  • contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all’incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
  • entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art. 3 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal versamento in denaro ricevuto in dotazione,

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descritto nell’atto costitutivo (fondo di dotazione patrimoniale).

Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Il patrimonio dovrà essere investito, esclusivamente per gli scopi indicati al precedente articolo 2, ossia ai soli fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 2 – Scopo

La Fondazione, costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva e/o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro,

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beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, si propone l’esclusiva finalità di solidarietà sociale e di pubblica utilità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo iniziative esclusivamente ai fini di solidarietà sociale e di pubblica utilità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, che favoriscano lo sviluppo civile, culturale, sociale, scientifico, ambientale ed economico della comunità lombarda.

Per il raggiungimento dei fini di pubblica utilità pertanto la Fondazione svolge esclusivamente la beneficenza, il sostegno anche a distanza, la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o l’erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate ovvero a favore di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, di enti filantropici, di imprese sociali, incluse le cooperative sociali, di reti associative, di società di mutuo soccorso, di associazioni, riconosciute o non riconosciute, di fondazioni e di altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che svolgano, a loro volta ed in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e che pertanto abbiano quale loro scopo esclusivo:

  • l’assistenza sociale e sanitaria;
  • la cultura e lo studio;
  • la ricerca scientifica ed universitaria;
  • l’educazione, l’istruzione e la formazione;
    nel territorio della Regione Lombardia.

Il detto fine verrà raggiunto dalla Fondazione concedendo erogazioni gratuite in denaro o in natura, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale e da donazioni appositamente raccolte. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituita una Fondazione avente la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata “FONDAZIONE ERMINIO BONATTI – ENTE DEL TERZO SETTORE” di seguito Fondazione.

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La Fondazione assume nella denominazione l’acronimo “Fondazione ERMINIO BONATTI – ETS”.
La Fondazione ha l’obbligo di fare uso in qualsivoglia segno distintivo, atto, corrispondenza o comunicazione rivolta al pubblico dell’indicazione di “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS”.
La Fondazione ha sede in Concesio. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l’ubicazione della sede legale, purché nell’ambito territoriale della Provincia di Brescia.

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